Associazione Nazionale               "Piccola Italia"

Associazione Nazionale Piccola Italia di Crotone

 

Ente di servizio civile nazionale

Via Roma, 88825 Savelli (KR), Codice Fiscale : 91030510795

 

Sito web: (http://piccolaitalia.jimdo.com) 

 

E-Mail:

piccolaitaliakr@gmail.com

 

P.E.C. :

vincenzo.anania@pec.it 

 

ORARI RICEVIMENTO TELEFONATE

DA LUNEDì A VENERDì

 

MATTINO

10:00/12:00

 

 

 

Telefono :

327/7970933

  

Accreditata e iscritta all’Albo NAZIONALE come ente di I° classe per la presentazione dei progetti di servizio civile.

Iscritta al n° 32 in tutti i settori dell’Albo provinciale delle Associazioni di Volontariato.   

 

L’Associazione svolge la sua opera nel territorio della regione Calabria, tuttavia ad ogni evenienza, può espletare attività anche nel territorio nazionale ed estero. 

 

Il simbolo cui l’associazione si riconosce è la Bandiera Italiana.


I colori sociali dell’Associazione sono il bianco, rosso e verde.

Logo ufficiale dell’Associazione è uno stendardo colore azzurro, posto davanti al tricolore, con all'interno il Paesaggio della Provincia di Crotone.

                                                              Statuto

Art. 1 

È costituita una associazione di volontariato denominata PICCOLA ITALIA , con sede in Savelli , via Roma.

L’Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione ed utilità sociale.

L’Associazione potrà acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Potrà inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d’inventario ù, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dell’atto costitutivo e dallo statuto.

 

Art. 2

L’Associazione svolge la sua opera nel territorio della regione Calabria, tuttavia ad ogni evenienza, può espletare attività anche nel territorio nazionale ed estero.

 

Art. 3

 

PRINCIPI ISTIRATORI, COLORI SOCIALI, SANTO PROTETTORE, LOGO UFFICILAE, GONFALONE

 

L’Associazione è libera, apartitica e aconfessionale, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante la promozione e l’incentivazione della cultura, della ricerca e della sensibilità sociale. L’associazione è disciplinata dal presente statuto nonché dalle leggi statali e regionali, in particolare, dal D.lgs. n. 460/97 e dai principi generali dell’ordinamento giuridico. L’organizzazione e l’attività dell’associazione possono essere disciplinati, in armonia col presente Statuto, da un regolamento interno, emanato dal Consiglio di Amministrazione.

Il simbolo cui l’associazione si riconosce e la Bandiera Italiana. In tutte le sedi operative di cui al successivo articolo 31 ad anche sulla carta utilizzata per la corrispondenza, per le  pubblicazioni e per le manifestazioni d’interesse attraverso manifesti, locandine e inviti dovranno essere esposte le Bandiere dello Stato Italiano e dell’Unione Europea, essendo, la difesa della patria, fondamentale obiettivo del Servizio Civile e dell’Associazione. In ogni sede operativa dell’ente dovrà essere fissato, a cura del proprio responsabile, il Crocifisso. Favoriamo però, anche e soprattutto in seno alle nostre sedi operative, nel rispetto delle competenze e delle capacità, il pluralismo religioso per una fattiva e costruttiva dialettica civile, rimanendo fermi ed imprescindibili alcuni importanti valori che sono peculiari del nostro operare come la Patria (senso , rispetto e difesa), le Istituzioni (senso, rispetto e legalità), la Solidarietà (difesa dei deboli, cittadinanza attiva).

I colori sociali dell’Associazione sono il bianco, rosso e verde.

Logo ufficiale dell’Associazione è uno stendardo colore azzurro, posto davanti al tricolore, con all’interno ilPaesagio della Provincia di Crotone.

Il logo ufficiale dell’Associazione sarà riprodotto fedelmente sul Gonfalone.

 

 

Art. 4

Gli scopi che l’Associazione si propone sono:

 

A)    VOLONTARIATO E ATTIVITA’ SOCIO-ASSISTENZIALE.

 

  1. svolgere attività ai sensi della legge 266/91, articolo 1, prestata dai soci in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà; svolgere fattiva opera per organizzare e migliorare la vita sociale di coloro che vivono in Italia, studiando e proponendo il miglioramento dei servizi pubblici suscettibili di essere utilizzati dagli italiani e dagli stranieri;
  2. svolgere opera di convinzione e di educazione civica volta alla creazione di una vera e propria conoscenza sociale del popolo italiano;
  3. promuovere conferenze a carattere sociale, economico e culturale, manifestazioni sportive, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni ed ogni altra iniziativa diretta al richiamo dei cittadini italiani e stranieri all’impegno sociale;
  4. elaborare piani programmatici per lo sviluppo socio- economico da sottoporre alle amministrazioni territoriali competenti;
  5. promuovere la propria attività sociale avvalorandola di un’azione sinergica con le istituzioni nazionali, gli enti locali, il servizio sanitario nazionale;
  6. svolgere opera di assistenza, cura e riabilitazione, reinserimento sociale dei cittadini(anziani, minori, giovani, immigrati, e profughi, detenuti in misura alternativa alla pena ecc.)
  7. svolgere opera di prevenzione contro il razzismo, l’esclusione giovanile, la salute, la tossicodipendenza, l’etilismo, l’abbandono scolastico, l’analfabetismo di ritorno, la devianza sociale, il disagio adulto, soppressi e violenze nei confronti della donna ecc;
  8. organizzare e gestire corsi di formazione professionali;
  9. iscrivere l’associazione ne registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto 14 novembre 2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  10. iscrivere, inoltre, l’Associazione al registro regionale del volontariato di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 –art. 6.

 

B)    CULTURA EDUCAZIONE E TURISMO

  1. promuovere la cultura e la sensibilizzazione verso la donazione degli organi e del sangue;
  2. promuovere la cultura in ogni suo aspetto (educazione al cibo, sportelli informativi, educazione alla pace, educazione allo sport, ecc);
  3. svolgere opera di educazione (animazione verso i minori, attività di tutoraggio scolastico, animazione culturale verso i giovani ecc).;
  4. svolgere opera per la salvaguardia e la fruizione del patrimonio artistico;
  5. svolgere fattiva  opera organizzare turisticamente il territorio nazionale, studiando e promovendo il miglioramento edilizio, e stradale delle zone suscettibili di essere visitate dai turisti;
  6. tutelare e valorizzare con assidua propaganda le bellezze naturali , artistiche e monumentali del nostro paese;
  7. promuovere e facilitare il movimento turistico, rendendo il soggiorno piacevole, incoraggiando ed appoggiando il miglioramento dei servizi;
  8. orientare e stimolare l’iniziativa privata per la valorizzazione di eventuali risorse termali, balneari, ecc, per la creazione di funivie, seggiovie, slittine e tutti gli impianti di interesse turistico sportivo e senza dimenticare dove vi sono la necessità e la tradizione, l’istituzione di locali per la degustazione di specialità gastronomiche e di svago;
  9. istituire l’ufficio informazione turistiche con o senza biglietteria, telefono pubblico, sala di scrittura e di attesa.

 

C)    AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

      20 vigilare per la tutela ed il rispetto dell’ambiente (difesa ecologica) promuovendo le   

           opportunità do azioni di tutela. Prevenire e monitorare l’inquinamento acustico,    

           delle acque e dell’aria;

      21. svolgere opera di protezione civile nella prevenzione degli incendi, in interventi per  

           l’emergenze ambientali, nell’assistenza alle popolazioni colpite da catastrofi e  

           calamità naturali, nella ricerca e monitoraggio delle zone a rischio ecc.;

22    volgere attività di protezione civile volte alla previene e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ad ogni attività necessaria ad indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi di cui all’articolo;

23. svolgere attività di previsione nelle attività direte allo studio ed alla determinazione   

     delle cause di fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla   

      individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi;

23    svolgere attività di prevenzione nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all’art. 2 della legge 1992 n. 225 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;

24    iscriversi nell’elenco delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnarsi nelle attività di previsione, prevenzione, e soccorso come previsto dal D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194 e nella circolare 16 novembre 1994 n. 01768 U.L.;

25    far parte delle Strutture operative nazionali del Servizio di Protezione Civile di cui ai sensi degli articoli 11 e 18 della legge 225/92;

26    svolgere opera di tutela e incremento del patrimonio forestale;

27    svolgere opera di salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale (parche ed oasi naturalistiche, valorizzazione centro storico minore, parche cittadini, salvaguardia dell’agricoltura in zone di montagna);

 

 

 

D)    DIRITTI CIVILI

 

28    affrontare e sviluppare le problematiche relative ala violazione/limitazione di diritti e interessi dei cittadini quali consumatori-utenti;

29    trattare varie tematiche con studi e ricerche, mirati all’obiettivo di sensibilizzare i cittadini verso la tutela dei propri diritti per un corretto funzionamento dei servizi pubblici e privati, qualità di prodotti e servizi, qualità di informazione, pubblicità  e diritti dei consumatori ecc.

 

 

 

E)     SERVIZIO CIVILE

In relazione al Servizio Civile Volontario:     

30    L’associazione svolge la sua opera in modo strategico,perseguendone le finalità previste dall’Art.1, ai sensi della Legge 6 Marzo 2001,n. 64 (Servizio Civile Volontario Nazionale) .

31    Iscrivere l’Associazione all’albo di cui ai commi 1,2 dell’art.5 ,del D.L.gs 5 Aprile 2002 n. 77 non appena istituito presso l’Ufficio Nazionale per il servizio Civile,-

L’associazione stipulerà  con il Servizio Civile accordi di collaborazione e di partnership per specifiche iniziative di comunicazione,informazione,formazione e promozione del servizio civile.

32    L’Associazione investirà i propri fondi prioritariamente per il potenziamento e l’adeguamento nel tempo della sua struttura organizzativa che già è in grado di Progettare,realizzare e monitorare i progetti di Servizio Civile.

33    L’associazione investirà annualmente i propri fondi per garantirsi il possesso di idonea strumentazione informatica,nonché di comunicazione e di informazione mirati alla promozione del Servizio Civile.

34    L’Associazione quantitativamente e qualitativamente per garantirsi nel proseguo delle attività una struttura operativa centralizzata sempre piu’ in grado di relazionarsi con le strutture periferiche per quanto concerne la redazione e la selezione dei Progetti,nonché la idoneità delle sedi di realizzazione degli stessi in relazione alla strumentazione ai mezzi e al personale disponibile ai fini della realizzazione dei progetti medesimi.

35    L’Associazione investirà i propri fondi per garantirsi nel proseguo delle attività uno staff  del personale adeguato e con specifiche conoscenze : nella Progettazione,Realizzazione,Gestione,anche economica e monitoraggio dei Progetti di Servizio Civile; nella selezione,gestione Amministrativa-Contabile,Progettazione di percorsi formativi,Formazione ,monitoraggio delle formazione e tutoraggio dei volontari;nell’informazione e comunicazione con particolare riguardo ai giovani.

36    L’Associazione investirà per la creazione di una serie di sistemi di certificazione di quanto appreso dai volontari durante il Servizio Civile realizzati in forma tale da risultare spendibile dagli stessi al termine del servizio.

37    L’Associazione promuoverà ed invoglierà la costituzione di nuove associazioni finalizzate alla realizzazione ed alla gestione di progetti del Servizio Civile Volontario e si propone come ENTE promotore e coordinatore per Enti Pubblici,Enti Privati ed Associazioni (in base ai giusti “Collegamenti”con gli stessi) nella presentazione di Progetti ai sensi della Legge 64/2001,nonché nella loro realizzazione in qualità di Ente Formatore di consulenza e per i monitoraggi.

38    Promuovere il Servizio Civile all’estero (Formazione in materia di commercio estero,cooperazione decentrata,cooperazione ai sensi della 49/1987,interventi peacekeeping , interventi ricostruzione post-conflitto interventi ai seguito di calamità naturali,sostegno di Comunità Italiane all’Estero,istituti Italiani di Cultura,collaborazione con Associazioni straniere,ecc.).-

 

 

 

F)     CENTRO STUDI E RICERCHE SOCIALI

 Istituire l’ufficio di studi denominato “Centro Studi e Ricerche PICCOLA ITALIA”

 regolamentato a cura  del Consiglio di Amministrazione.

 

 

Art. 5

ORGANI E FUNZIONI

 

Organi dell’Associazione sono:

  1. Presidente
  2. consiglio Amministrazione

Tutti gli organi sono eletti, di cui sopra, dall’Assemblea dei Soci.

 

 

Art. 6

IL PRESIDENTE

 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall’Assemblea dei Soci; dura in carica sei anni e può essere riconfermato. La carica di Presidente è gratuita. Il presidente amministra l’Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea dei Soci ed è assistito da un segretario eletto fra i membri del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può istituire uno o più  dipartimenti cui affidare la gestione, la programmazione e l’attuazione di determinate attività (azione interna, ispettivo, finanze, attività istituzionali, monitoraggio ed attuazione dei programmi, rapporti con gli enti, protezione civile, politiche per gli anziani, attività culturali, politiche giovanili ecc.). nell’ambito dei poteri loro delegati i membri dei dipartimenti rappresentano l’associazione.

Dalla nomina a Presidente dell’Associazione non consegue alcun compenso, salvo il rimborso spese documentate sostenute per ragioni d’ufficio ricoperto.

 

Art.7

 

 Al Consiglio di Amministrazione sono devoluti i più ampi poteri per la gestione dell’Associazione senza alcuna distinzione né limitazione cosiddetta amministrativa ordinaria e/o straordinaria e può compiere pertanto tutto quanto ritenga opportuno per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi associativi incluse le attività inerenti al funzionamento amministrativo e organizzativo dell’associazione, al pagamento e alla riscossione dei debiti e dei crediti, alla radiazione dell’associato per morosità, alla fissazione della quota annuale, all’ammissione di nuovi associati, alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, al compimento per tutti gli atti necessari per l’acquisizione di fondi per il buon funzionamento dell’associazione. Il Consiglio è composto di 4 membri escluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione. I 4 membri del Consiglio sono eletti dall’Assemblea dei soci- ad eccezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione che viene eletto separatamente anch’esso direttamente dall’Assemblea dei Soci- durano in carica sei anni e sono rieleggibili. Oltre ad eleggere nel suo ambito il vice presidente, il Consiglio di Amministrazione elegge un segretario. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, nell’ambito dei poteri loro delegati i membri del comitato di gestione hanno la rappresentazione legale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Qualora la richiesta sia urgente, il presidente provvede alla convocazione entro 3 giorni, 7 in altri casi.

a.       RIUNIONE  DEL Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere invitati tecnici ed esperti. Le adunanze saranno valide con l’intervento personale di almeno 1/3 dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e sono verbalizzate. Nel caso la votazione dia esito di parità, decide il presidente. È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza- in fonia e video- a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati, verificandosi tali presupposti, il  comitato so considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario delle riunioni, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

b.      DIMISSIONE DA MEMBRO del Consiglio di Amministrazione.

Il membro che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, sarà ritenuto dimissionario dal Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, una volta normalizzate. La sostituzione del membro dimissionario avviene con la nomina del consigliere del primo dei non eletti e resta in carica sino allo scadere del mandato del consiglio. Dalla nomina a membro del Consiglio di Amministrazione non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio riscoperto.

Il consiglio di Amministrazione può istituire l’ufficio legale cui affidare eventuali contenziosi e richiedere consulenze.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire l’ufficio del personale cui affidare la gestione di eventuali dipendenti o collaboratori in ogni altra forma di rapporto di lavoro previsto dalla legge. Sono inoltre di competenza del Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell’Associazione, nonché le relative modifiche.

 

 

Art.8

L’ASSEMBLEA GENERNALE DEI SOCI

 

L’Assemblea generale dei Soci è costituita dai soci in regola con il versamento delle quote sociali, è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno due volte all’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo(entro 31 marzo) e preventivo (entro 30 ottobre).

Spetta all’Assemblea ordinaria dei Soci:

1.      deliberare sul bilancio preventivo e relativo programma di attività;

2.      deliberare sul conto consuntivo e la relazione illustrativa dell’opera svolta;

3.      deliberare su eventuali proposte del Presidente del Consiglio o dei Soci;

Spetta all’Assemblea straordinaria dei Soci:

1.      esprimere la volontà di costituirsi in Associazione e di adottare il relativo Statuto sociale, determinando altresì l’ammontare delle quote sociali,;

2.      eleggere il Consigli di Amministrazione, il presidente del Consiglio di Amministrazione;

3.      l’approvazione di integrazioni e modifiche statutarie;

4.      le deliberazioni di fusioni e scioglimento dell’Associazione.

Alle assemblee possono intervenire validamente tutti gli associati in apri con pagamento delle quote associative, versate entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio. Ogni associato ha diritto ad un voto. Sono ammessi deleghe agli altri associati sino ad un massimo di cinque percento del totale degli associati in regola. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

 

 

Art. 9

 

L’assemblea viene convocata dal Presidente. Può essere altresì convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei soci a tutte le volte che il Presidente o il Consiglio lo ritengono necessario. La convocazione dell’Assemblea è fatto di regola mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della riunione. Essa può avvenire anche in via posta elettronica risultante dal libro degli associati o su apposito spazio individuato sul sito web ufficiale dell’Associazione e comunque previa affissione dell’avviso di convocazione presso la sede dell’Associazione. Per la validità, invece, degli atti relativi allo statuto ed in ogni sua modifica la convocazione dell’Assemblea va notificata esclusivamente per atto scritto.

 

 

Art. 10

 

Perché l’Assemblea sia valida in prima convocazione occorre che sia presente almeno la metà dei soci in regola con le quote sociali. Trascorsa mezz’ora, l’Assemblea si riunisce convocazione e delibera qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto previsto ne successivo art. 11.

 

Art. 11

 

Per la validità degli atti adottati l’Assemblea occorre la maggioranza dei voti dei presenti (o loro delegati). Per la validità, invece, degli atti relativi allo statuto ed ogni sua modifica, occorre l’unanimità di almeno due terzi dei soci presenti così pure per quanto concerne lo scioglimento dell’Associazione

 

Art. 12

 

In sede di Assemblea i soci possono avanzare proposte che ritengono utile al conseguimento degli scopi sociali. Le proposte debbono risultare dallo apposito verbale steso dal segretario e firmato dal Presidente.

 

Art. 13

FINANZIAMENTI

 

Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone di entrate: versamenti effettuati dai fondatori originari; versamenti effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione; i redditi derivanti da eventuale patrimonio ; gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività. Inoltre, l’associazione potrà essere finanziata da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, dagli avanzi di gestione, dai beni mobili e immobili che pervengono dall’Associazione a qualsiasi titolo. I fondi depositati presso Istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio di Amministrazione. Nel dettaglio, proventi con i quali l’Associazione provvede alla propria attività sono:

quote sociali;

- i contributi dell’Unione Europea, dello Stato, enti locali, ed eventuali altri enti contributi di enti e privati;

- gli eventuali redditi patrimoniali;

- gli eventuali utili di gestione od attività permanente ed occasionale;

- eventuali donazioni;

- le adesioni di partecipazione alle iniziative.

 

 

 

Art. 14

I SOCI

 

Possono iscriversi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e ne accettano lo Statuto. I soci si distinguono in benemeriti e ordinari. Sono Soci benemeriti quegli Enti o persone che arrecano particolari benefici morali o materiali alla Associazione e che versano almeno una quota annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Sono Soci Ordinari  coloro che versano almeno una quota annua anch’essa deliberata dal Consiglio di Amministrazione .La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza in trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, in particolare, ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione stessa.

 

Art. 15

 

All’Associazione potranno iscriversi tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che ne condividono le finalità e ne approvino lo Statuto. Tutti gli associati danno il proprio contributo condividono associativo, culturale e finanziario alla vita dell’Associazione. Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell’ente e a determinare programmi e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le quote annuali che ogni tipologia di associato deve versare all’associazione. L’adesione ad essa non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. È lo stesso facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto, qualsiasi entità. In nessun caso, nemmeno per scioglimento di quanto versato all’associazione o variazione del rapporto associativo per qualsiasi causa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a  titolo di versamento al fondo di donazione.

I soci benemeriti e ordinari hanno diritto:

- a frequentare i locali dell’Associazione;

- a partecipare alla designazione dei membri che dovranno formare il Consiglio di Amministrazione;

- ad essere designati membri del Consiglio di Amministrazione;

- a partecipare alle assemblee generali con diritto di discussione e di voto in piena parità di poteri a qualsiasi categoria essi appartengono;

- alle eventuali pubblicazioni edite dall’Associazione;

- a facilitazioni eventuali in occasione di manifestazioni promosso od organizzate dall’Associazione.

 

Art. 16

REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

 

L’associato deve:

- mantenere una spiccata condotta morale nell’ambito dell’associazione e fuori di essa;

- versare puntualmente le quote associative stabilite, uniformemente per tutte le categorie di associati;

- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’associazione.

 

 

Art. 17

COLLABORATORI ESTERNI

 

Possono collaborare con l’Associazione tutti coloro ( persone fisiche, enti locali e privati, istituti scolastici, università, altre associazione,) che pur non avendo lo status di socio ne condividono gli scopi contemplati nello Statuto, dando il proprio contributo di volontariato, culturale e finanziario alla vita dell’Associazione, ovvero, a specifiche attività.

I collaboratori hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione, alle eventuali pubblicazione edite dell’Associazione, a facilitazioni eventuali in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall’Associazione (esperienza pregressa riconosciuta per il servizio civile. Ecc…)

I termini e le modalità di collaborazione esterna saranno disciplinati, in armonia col presente Statuto, da un apposito Regolamento interno, emanato dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 18

AMMISSIONI

 

Chiunque desideri essere ammesso all’associazione deve farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. Con tale domanda il richiedente dichiara di condividere le finalità che l’associazione si propone, e si impegna ad osservarne lo statuto e regolamenti. Il Consiglio di Amministrazione provvede entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deliberando l’ammissione a maggioranza semplice. Nel caso di reiezione della stessa, il Consiglio di Amministrazione comunicherà all’interessato- via posta elettronica, telefax, lettera o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal libro degli associati- il provvedimento negativo, adeguatamente motivato, entro 10 giorni dalla delibera. La decisione del Consiglio di Amministrazione è insindacabile.

 

Art. 19

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

 

Il rapporto associativo si considera costituito dalla comunicazione della relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione all’interessato, sempre che il nuovo associato provveda al versamento della quota associativa e ad ogni altro adempimento richiestigli nel termine di 30 giorni. Tale termine è perentorio, a pena di decadenza.

 

Art. 20

DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

 

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo determinato, fermo restando il diritto di recesso. Essa comporta per i soci ordinari a benemeriti, maggiori di età, il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria.

 

Art. 21

SOSPENSIONE DELL’ASSOCIAZIONE

 

L’associato che non osservi lo statuto, l’eventuale regolamento, e le disposizioni emanate dal Consigli di Amministrazione nell’ambito dei suoi poteri, o si renda responsabile d’inflazioni disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell’Associazione, può essere sospeso dall’esercizio dei diritti di associato per una durata non superiore a si mesi, fermi restando tutti gli obblighi sociali. Se le infrazioni fossero ripetute ed aggravate il Consiglio di Amministrazione sanziona con l’espulsione dell’associato. L’espulsione è altresì applicabile all’associato che si renda moroso oltre 30 giorni dalla data fissata per il versamento della quota associativa.

 

Art. 22

MAGGIORANZA PER LE DELIBERE

 

Per ogni provvedimento di sospensione, variazione e scioglimento del rapporto associativo, il Consiglio di Amministrazione delibera con maggioranza semplice. Le relative deliberazioni hanno effetto dal 30° giorno successivo dalla notifica del provvedimento.

 

Art. 23

RECESSO

 

L’associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di recesso dall’Associazione; tale recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la comunicazione della volontà di recesso. Le dimissioni non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versata.

 

Art. 24

ESERCIZIO SOCIALE

 

L’esercizio sociale e fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 30 dicembre di ciascun anno solare.

 

Art. 25

AMMINISTRAZIONE

 

Il Consiglio, mediante deliberazione scritta in apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, adotta gli atti per il funzionamento dell’Associazione; forma il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché i piani di azione e le relative relazioni ad essi allegati che sottopone all’approvazione dell’Assemblea.

Per la precisione, l’Associazione annualmente redige un rendiconto. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio predispone il rendiconto consuntivo dall’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro 31 marzo, ed entro il 30 settembre predispone il rendiconto preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’assemblea entro il 30 ottobre. I bilanci devono restare depositati presso la se sede nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente.

  1. AVANZI DI GESTIONE

All’Associazione è vitato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione in ogni caso denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni onlus che la legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

  1. IMPEGNO DEGLI UTILI

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

 

 

Art. 26

 

Il segretario assiste il Consiglio e l’Assemblea, redige i verbali delle riunioni.

 

Art. 27

 

Il presidente ed il Segretario sono responsabili della esecuzione degli atti deliberativi e della tenuta dei registri, dai quali risulta al gestione contabile dell’Associazione. L’Associazione per gli incassi, i pagamenti e per il deposito del proprio fondo di cassa, si avvarrà di un conto corrente bancario o postale.

 

Art. 28

 

L’associazione  PICCOLA ITALIA, continuerà ad usufruire dei Registri già esistenti  aggiornandoli al presente statuto ;

I registri sono:

  1. libro dei Soci,
  2. libro di inventario del patrimonio,
  3. registro delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci,
  4. registro delle deliberazioni del Consiglio,
  5. libro di Cassa,
  6. registro cronologico della corrispondenza in arrivo,  e copia di quella in partenza,
  7. la corrispondenza in arrivo, e copia di quella in partenza, verrà conservata in apposito archivio.

 

Art 29

 

L’associazione, per assolvere alle finalità istituzionali su tutto il territorio Nazionale, si avvale di sedi operative dislocata sul territorio Nazionale, istituite direttamente dal Consiglio di Amministrazione su istanza scritta, secondo modulistica redatta dal Consiglio di Amministrazione o apposito Dipartimento competente autorizzato con atto deliberativo.

In quelle Regioni ove fossero presenti una molteplicità di sedi operative regolarmente istituite, il Consiglio di Amministrazione può istituire un ufficio di coordinamento regionale e nominare nel contempo un coordinatore regionale che lo presiede e un comitato di persone che lo affiancheranno nelle attività di coordinamento. Le convenzioni con gli enti pubblici e/o privati vengono curate direttamente dal Consiglio di Amministrazione ed eventualmente ove lo ritenesse opportuno, coadiuvato dall’ufficio di coordinamento regionale territoriale

Le sedi operative consistono in veri e proprie sedi distaccate, o meglio, decentramenti della sede legale centrale. Le sedi operative sono istituite dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di uno o più soci dell’associazione ,ovvero. per intenzione strategica dello stesso Consiglio(presso. Enti pubblici o privati,Università,ospedali,Istituti Scolastici o Associazioni). L’organizzazione e l’attività del coordinamento regionale e delle sedi operative saranno disciplinate, in armonia col presente Statuto, da un apposito regolamento interno, emanato dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art.30

SCIOGLIMENTO

 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con il voto di maggioranza dei due terzi dei soci ordinari.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’associazione nominerà un commissario straordinario che devolverà l’intero patrimonio ad altre associazioni onlus o a fini di utilità come previsto dal D. Lgs. N. 46/97, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

 

MODIFICA

 

Il Presente Statuto è stato Modificato in data 17. Giugno 2009 Giusto Verbale Assemblea Soci in pari data.

 

 

 

Savelli li 17 Giugno 2009